VERIFICA GREEN PASS

DATA 1 Febbraio 2022 - Gipo

VERIFICA GREEN PASS

ENNESIMO  CLAMOROSO SCIVOLONE DELLA CABINA DI REGIA

Con l'avvio della fase di accertamento del possesso del green pass da parte delle figure previste dalle recenti disposizioni normative, si sta per innescare un pericolosissimo cortocircuito normativo, con il quale proprio le Istituzioni che hanno oggi deliberato nel merito, stanno finendo non solo per andare contro a disposizioni di legge di ordine e valore superiore e prevalente, quanto per contraddire se stesse, smentendo ciò che hanno precedentemente previsto con leggi e regolamenti di pari livello.

UN VERO E PROPRIO PASTICCIO ALL'ITALIANA MANIERA.

Proverò a farvi districare in questa complessa giungla legislativa e Informativa, partendo da alcune riflessioni sulle previsioni normative relative alle disposizioni in materia di privacy, al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti incaricati dell'accertamento del suo possesso.

Il principio generale prevede che: "... CHIUNQUE INTENDA PROCEDERE ALLA VERIFICA DEL C.D. GREEN PASS DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE NOMINATO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Ministero della Salute), OSSERVARE L'ART. 29  GDPR (... deve essere istruito dal titolare del trattamento), l’ART 32 GDPR, paragrafo 4 (non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento) E L'ART. 39 GDPR ( deve curare la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo).

Vi è di più, perché il soggetto delegante è  obbligato a rilasciare, e conservare, L'INFORMATIVA RELATIVA AL COSIDDETTO "QUADRO DI FIDUCIA", all'Interno del quale, fra le tante cose, occorrerà INDICARE PRECISAMENTE I SOGGETTI  DEPUTATI AL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI, E LE MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SENSIBILI, CONTENUTI NELLE CERTIFICAZIONI (per come previsto dall'art. 9 DL 52)

Ne consegue che qualunque soggetto incaricato (ad es. appartenente alle forze dell'ordine) che intenda controllare la Certificazione COVID-19, per poter procedere in tal senso, deve rispettare le previsioni normative di cui sopra.

Il DPCM 17 giugno 2021 prevede quali siano  le figure autorizzate a controllare il certificato, fra le quali sono inclusi:
a)i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b)il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  in pubblici esercizi; 
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici esercizi;
d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali presso i quali si svolgono eventi  e  attività   per  partecipare ai quali è prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19;
e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche’  i  loro delegati; 
f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso  alle  quali,  in qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19;

A questo punto, nasce un contrasto giuridico incostituzionale tra norme.

In particolare  da una parte il DL 52/21, convertito con modificazioni in legge 87/21, affida all’esercente attività commerciale, l’onere di verificare nei confronti dei clienti e/o dipendenti, la validità delle certificazioni COVID-19 o dei certificati equipollenti.
Tale obbligo si fonda sulla asserita necessità di “prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-Cov2”.
 Il c.d. «green pass» 

Da un'altra parte purtuttavia, l’art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta al datore di lavoro o superiore gerarchico, di conoscere i dati sanitari del lavoratore.
Inoltre il regolamento europeo 2016/679, impone all’esercente commerciale di avere apposita delega formale e nominativa, in qualità di Responsabile del trattamento dati, nonché formazione al trattamento dei dati specifici (artt. 28, 29 e 32), fornire l’informativa ex art. 12, avente il contenuto previsto dagli artt. 13 e 14  e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e art. 34 del GDPR (regolamento UE 2016/679), relative al trattamento dei dati ( con particolare riferimento alla necessità di documentare il consenso informato del titolare della certificazione COVID-19)

La pubblicazione sul sito istituzionale www.dgc.gov.it, indica l'istituzione di tre diversi tipi di certificazione verde (normale, rafforzata e booster).
La sola verifica degli specifici contenuti dei diversi tipi di Green pass,  costringerebbe i controlli a violare comunque la riservatezza dei dati sanitari della clientela e/o dei lavoratori.

Il DPCM del 17 dicembre 2021, avendo preso atto di queste incongruenze, nel modificare il precedente DPCM, detta condizioni ancora più stringenti rispetto a quelle previste dal GDPR.

In particolare (all’art. 1, comma 7, lettera h) prevede che “TUTTI I SOGGETTI PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI DEVONO:
A) ESSERE APPOSITAMENTE AUTORIZZATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO; B)TALE AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE IN CORSO DI VALIDITÀ;
C) RICEVERE NECESSARIE ISTRUZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

Con tali ultime disposizioni, appare dunque chiaramente ESCLUSA QUALUNQUE POSSIBILITÀ CHE A EMETTERE L'EVENTUALE DELEGA, POSSA ESSERE QUALUNQUE AUTORITÀ AL DI FUORI DELL'UNICO E SOLO RESPONSABILE TITOLARE DEI DATI, INDIVIDUATO UNICAMENTE NEL MINISTERO DELLA SALUTE.

ESCLUSI DUNQUE DALLA COMPETENZA GLI ESERCENTI TITOLARI DI UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE (bar, ristoranti, negozi, ecc), I RESPONSABILI DI UFFICI PUBBLICI O PRIVATI (poste, banche, musei, teatri ), DI STRUTTURE STATALI SANITARIE E NON ( ASL,  datori di lavoro, medici, bidelli o altre figure), LE FORZE DELL'ORDINE (Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Polizia Municipale, NAS)  O CHIUNQUE ALTRO SOGGETTO ACCERTATORE CHE NON ABBIA RICEVUTO FORMALE E DIRETTA DELEGA DALL UNICO SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA SUA CONCESSIONE (Ministero della Salute).

NE CONSEGUE CHE CHIUNQUE PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS IN ASSENZA DI QUESTE  PREVISIONI NORMATIVE, INCORRERÀ NEL RISCHIO DI PALESE VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI, PREVISIONI INCLUSE IN:
1) TRATTATI INTERNAZIONALI.
(Regolamento UE 2016/679, Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, Patto dei diritti civili e politici di New York ed altre); 2) REGOLAMENTI UE ( 2000/78, 2021/953 e 2021/954, e della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea);
3) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (artt. 1, 4, 13, 16, 28, 35, 54 e 41 Cost.);
4) LEGGI ( Legge 881/1977, dell’art. 5 dello Statuto dei lavoratori e del D. Lgs. 81/2008).

Pertanto, si ritiene che TALI SOGGETTI (solo dopo formale richiesta al Ministero della Salute, competente della suddetta delega e in attesa della sua ricezione dopo adeguata formazione specifica al compito) NON POSSANO IN ALCUN MODO CHIEDERE L'ESIBIZIONE DEL GREEN PASS.

In assenza di tale delega formale, che il controllore è tenuto a esibire al controllato al momento della verifica, si creeranno le premesse per una possibile segnalazione del controllore da  parte dal cliente/dipendente al Garante Privacy, con sanzione da 50 mila a 150 mila euro.

QUANTO SOPRA, lungi dall'identificare una possibile opinione di parte, RAPPRESENTA UN PRECISO OBBLIGO DI LEGGE A CUI TUTTI, DAL PRIMO ALL'ULTIMO CITTADINO DI QUESTA REPUBBLICA, PER COME PREVISTO DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SIAMO TENUTI AL SUO FORMALE E SOSTANZIALE INCONDIZIONATO E TOTALE RISPETTO, PENA L'AMMISSIONE CHE UNA EMERGENZA SANITARIA POSSA ANCORA UNA VOLTA AUTORIZZARE CHICCHESSIA A TRASFORMARE UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA IN UN REGIME ASSOLUTISTA E TOTALITARIO.

In attesa di un chiarimento nel merito inviterei le Istituzioni preposte a fornire immediati chiarimenti a tutti i cittadini Italiani

Associazione Culturale Darvin.eu
Via De Gasperi, 7 - 88100 Catanzaro
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